Gli ascensori sono oggi un elemento determinante per l’accessibilità di un edificio pluripiano. In Italia esistono diverse leggi e norme applicabili nei diversi casi.
Negli edifici pubblici, vige il DPR 503 del 1996.
Negli edifici privati, vale invece la legge 13 del 1989, la cui applicazione pratica è demandata al successivo DM 236 dello stesso 1989.
Al punto 5.3.3.2 il DM 236/1989 stabilisce con una certa precisione le caratteristiche che devono avere gli ascensori a seconda del tipo di edificio, distinguendo tra residenziale di nuova costruzione, non residenziale sempre di nuova costruzione, ed edificio preesistente da ristrutturare.
Questa legge è a tutt’oggi in vigore, ma non coincide purtroppo esattamente con la successiva norma armonizzata europea UNI EN 81-70, che a sua volta stabilisce le caratteristiche degli ascensori che debbano essere accessibili a tutti. In Italia, però, in pratica, si può dire che ogni ascensore in edificio di nuova costruzione dovrebbe essere accessibile a tutti, per cui in tutti questi casi i due standard si sovrappongono.
Nel caso di edificio esistente ristrutturato, a causa dei vincoli preesistenti non sempre le dimensioni di cabina e porte possono essere realizzate come richieste dalla UNI EN 81-70, per cui si utilizzano quelle indicate nella tabella 12 del DM 236/1989 (cabina con larghezza minima 80 cm per profondità minima 120 cm, e con porta automatica scorrevole di apertura minima 75 cm – conseguente portata 350 kg – 4 persone).
La normale cabina accessibile per edifici residenziali nuovi ha per la legge nazionale larghezza minima di 95 cm per profondità minima di 130 cm, mentre per la UNI EN 81-70 ha larghezza minima di 100 cm, per profondità minima 125 cm; in un caso la portata risultante è di 480 kg, mentre nell’altro è di 450 kg, 6 persone; la porta automatica scorrevole ha apertura di 80 cm in entrambi i casi.
Negli edifici non residenziali nuovi per entrambi gli standard la cabina avrà larghezza minima di 110 cm e profondità minima di 140 cm (portata 8 persone, 630 kg); la porta per la legge nazionale avrà apertura minima di 80 cm, che diventano 90 cm per la norma europea.
La UNI EN 81-70 prevede inoltre tutta una serie di caratteristiche accessorie importanti, tra cui una precisione di fermata e livellazione notevole, in modo da evitare « scalini » per le carrozzelle, una barriera ottica all’ingresso, per prevenire urti delle porte automatiche in chiusura con le persone o le carrozzelle, un dispositivo di sintesi vocale per i ciechi, e diversi altri dispositivi utili a facilitare l’accessibilità.
Con questo termine infatti non si deve intendere solo la possibilità di persone con mobilità ridotta di entrare nella cabina, ma anche di persone con altre limitazioni (visive, uditive, vocali, e persino allergie) di utilizzare in modo agevole l’impianto.
Koppel A.W., con la sua notevole esperienza nel ramo, è disponibile per ogni tipo di consulenza, in particolare quelle atte ad ottenere dai Comuni di competenza la possibilità di installare ascensori di adeguate dimensioni in edifici esistenti, ai fini di migliorarne l’accessibilità.
Va poi tenuto presente che, in forza del DM 23/7/2009, tutti gli ascensori preesistenti il 1999, entro alcuni anni, avrebbero dovuto avere alcuni adattamenti all’accessibilità, in particolare migliorare la precisione di fermata e livellazione, e installare, qualora abbiamo porte automatiche scorrevoli, adeguate barriere ottiche. Inoltre è disponibile la norma EN 81-82 che guida il progettista ad adeguare al meglio tutti gli aspetti applicabili dell’ascensore esistente all’accessibilità, qualora il proprietario lo richieda.
- Decreto relativi alla accessibilità di edifici pubblici
- Decreto relativo alla accessibilità di edifici privati